Art. 307 c.c. Revoca per indegnità dell’adottante

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato.

Testo in vigore dal 1° giugno 1983

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.