1. Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato.
Testo in vigore dal 1° giugno 1983
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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