Art. 2797 c.c. Forme della vendita

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita.
L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.

2. Se entro cinque giorni dall’intimazione non è proposta opposizione, o se questa è rigettata, il creditore può far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti.
Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l’opposizione è determinato a norma dell’art. 166 del codice di procedura civile.

3. Il giudice, sull’opposizione del costituente, può limitare la vendita a quella tra più cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.

4. Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.