Art. 2793 c.c. Sequestro della cosa

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.