Art. 2792 c.c. Divieto di uso e disposizione della cosa

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento.

2. In ogni caso, deve imputare l’utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.