Art. 2790 c.c. Conservazione della cosa e spese relative
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.
2. Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.