Art. 2789 c.c. Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l’azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.