Art. 2789 c.c. Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l’azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.