Art. 2796 c.c. Vendita della cosa

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall’articolo seguente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.