Art. 2693 c.c. Trascrizione del pignoramento e del sequestro

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Deve essere trascritto, dopo la notificazione, il provvedimento che ordina il sequestro conservativo per gli effetti disposti dall’art.
2906. Si deve trascrivere del pari l’atto di pignoramento per gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914, 2915 e 2916.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.