Art. 2689 c.c. Usucapione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’art. 2684.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.