1. La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall’art. 2654.
2. Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell’art. 2655 e quelle dell’art. 2656.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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