Art. 2692 c.c. Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev’essere anche annotata secondo le modalità stabilite dall’art. 2654.

2. Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell’art. 2655 e quelle dell’art. 2656.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.