Art. 2691 c.c. Altre domande e atti soggetti a trascrizione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Devono del pari trascriversi, quando si riferiscono ai beni menzionati nell’art. 2683, le domande e gli atti indicati dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell’art. 2653, per gli effetti ivi disposti.

2. Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Testo in vigore dal 17 aprile 1994

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.