Art. 2683 c.c. Beni per i quali è disposta la pubblicità

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione;
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.