Art. 2685 c.c. Altri atti soggetti a trascrizione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell’articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell’articolo 2647, l’accettazione dell’eredità e l’acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell’articolo 2684 o liberazione dai medesimi.

2. La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.