Art. 2196 c.c. Iscrizione dell’impresa

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
1) il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza e la razza;(3)
2) la ditta;
3) l’oggetto dell’impresa;
4) la sede dell’impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.

2. Comma abrogato dalla L. 24 novembre 2000, n. 340.

3. L’imprenditore deve inoltre chiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell’impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

Testo in vigore dal 9 dicembre 2000

Note di aggiornamento

Aggiornamento (3)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto (con l’art. 3, comma 3) che “Restano inoltre abrogati, in conformità dell’art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile, nonché il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.