Art. 2200 c.c. Società

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Sono soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale.

2. L’iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.