Art. 2200 c.c. Società
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Sono soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale.
2. L’iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.