Art. 2201 c.c. Enti pubblici

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.