Art. 2201 c.c. Enti pubblici
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese.
1. Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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