Art. 2198 c.c. Minori, interdetti e inabilitati

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di un’impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell’interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l’autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.