Art. 2111 c.c. Servizio militare

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.

2. In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell’articolo precedente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.