Art. 2103 c.c. Prestazione del lavoro
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
5. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
6. Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
8. Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
9. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (62)
La L. 13 maggio 1985, n. 190 ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che “In deroga a quanto previsto dal primo comma dell’articolo 2103 del codice civile, come modificato dall’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all’articolo 1 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi”.
Aggiornamento (63a)
La L. 13 maggio 1985, n. 190, come modificata dalla L. 2 aprile 1986, n. 106, ha disposto (con l’art. 6, comma 1) che “In deroga a quanto previsto dal primo comma dell’articolo 2103 del codice civile, come modificato dall’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all’articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2103 c.c. disciplina l’oggetto della prestazione di lavoro subordinato e i limiti entro i quali il datore può modificarlo unilateralmente, il cosiddetto ius variandi. La norma bilancia due interessi: quello dell’impresa a organizzare con flessibilità le proprie risorse e quello del lavoratore a conservare e sviluppare la propria professionalità, intesa come bene che attiene alla dignità della persona (artt. 2, 4 e 35 Cost.), e a non subire spostamenti arbitrari del luogo di lavoro.
Il testo vigente è frutto di due riforme. L’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) aveva introdotto il principio di equivalenza delle mansioni e il limite delle comprovate ragioni per il trasferimento. L’art. 3 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha riscritto la disposizione, sostituendo all’equivalenza in concreto il criterio formale del livello e della categoria legale di inquadramento e ammettendo, in casi tipizzati, l’assegnazione a mansioni inferiori. La nuova disciplina si applica dalla sua entrata in vigore senza effetto retroattivo.
Contenuto della disposizione
La norma regola quattro distinti profili.
L’ultimo comma sancisce la nullità di ogni patto contrario, fatte salve le deroghe espressamente previste. Per i lavoratori pubblici con mansioni superiori vale la diversa disciplina dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001; resta inoltre ferma la regola speciale dell’art. 6 della legge 13 maggio 1985, n. 190, che fissa in tre mesi il termine per l’acquisizione definitiva della qualifica di quadro o dirigenziale.
Profili applicativi
Il contenzioso sul demansionamento richiede anzitutto di individuare la disciplina applicabile ratione temporis: per i fatti anteriori al 25 giugno 2015 conta l’equivalenza in concreto delle mansioni rispetto alla professionalità acquisita; per quelli successivi conta la riconducibilità allo stesso livello e categoria della declaratoria contrattuale. Se la condotta prosegue a cavallo della riforma, la valutazione si sdoppia. In ogni caso il giudice confronta le mansioni effettivamente svolte con la declaratoria, non la qualifica formale.
Nel demansionamento per riorganizzazione, il datore deve provare l’effettività della modifica organizzativa e il suo nesso con la posizione del lavoratore; la discesa è consentita di un solo livello. Il danno da demansionamento non è automatico: la perdita di professionalità e gli altri pregiudizi devono essere provati, anche per presunzioni (durata, natura della professionalità, collocazione successiva), e la retribuzione può fungere da parametro per la liquidazione equitativa.
Quanto al trasferimento, il controllo giudiziale verifica la sussistenza delle ragioni, non l’opportunità della scelta. Errore frequente del lavoratore è rifiutare tout court di presentarsi nella nuova sede: il rifiuto è legittimo solo se conforme a buona fede e accompagnato dalla seria disponibilità a lavorare nella sede originaria, altrimenti espone al licenziamento per assenza ingiustificata. Il trasferimento va impugnato nei termini dell’art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2094 c.c. definisce la subordinazione e l’art. 2095 c.c. le categorie legali su cui si fonda il nuovo criterio di mobilità; l’art. 2113 c.c. individua le sedi protette per gli accordi di modifica delle mansioni. La lesione della professionalità può integrare anche la violazione dell’art. 2087 c.c., quando il demansionamento si inserisce in condotte vessatorie, con risarcimento secondo gli artt. 1218 e 2059 c.c. Per il trasferimento rilevano l’art. 22 dello Statuto dei lavoratori sui dirigenti sindacali, l’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sui lavoratori che assistono familiari disabili, l’art. 30 della legge n. 183 del 2010 sui limiti del sindacato giudiziale e l’art. 32 della stessa legge sui termini di impugnazione. Il rifiuto della prestazione si misura con l’eccezione di inadempimento dell’art. 1460 c.c.