Art. 2110 c.c. Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. In caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
2. Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
3. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio.