Art. 2106 c.c. Sanzioni disciplinari
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione e in conformità delle norme corporative.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2106 c.c. chiude la sezione del libro quinto dedicata ai diritti e agli obblighi delle parti nel rapporto di lavoro subordinato e fonda il potere disciplinare del datore di lavoro, cioè la facoltà di reagire con sanzioni all’inadempimento del lavoratore senza ricorrere al giudice. Si tratta di un potere privato di natura eccezionale, che si affianca al potere direttivo e di controllo e ne garantisce l’effettività all’interno dell’organizzazione aziendale.
La norma persegue un duplice obiettivo: consentire all’impresa di presidiare il rispetto dei doveri di diligenza e di fedeltà e, al tempo stesso, vincolare l’esercizio di quel potere al criterio della gravità dell’infrazione. Il richiamo alle norme corporative, travolto dalla soppressione dell’ordinamento corporativo, va oggi letto come rinvio alla contrattazione collettiva, mentre il procedimento e le garanzie di difesa sono stati disciplinati dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). Attraverso l’art. 55 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la regola si applica anche al lavoro pubblico contrattualizzato.
Contenuto della disposizione
La disposizione si compone di tre elementi:
Le sanzioni si distinguono in conservative (rimprovero verbale o scritto, multa non superiore a quattro ore di retribuzione base, sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni, secondo i limiti dell’art. 7 dello Statuto) ed espulsive, cioè il licenziamento disciplinare per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Le prime non possono comportare mutamenti definitivi del rapporto; il licenziamento, pur assoggettato a una disciplina propria, resta governato dal medesimo criterio di proporzione.
La proporzionalità va apprezzata sotto il profilo oggettivo (natura del fatto, intensità del danno, posizione del lavoratore) e soggettivo (grado della colpa o intensità del dolo, precedenti disciplinari, condizioni personali al momento del fatto).
Profili applicativi
Nel contenzioso il giudice verifica in primo luogo la sussistenza del fatto contestato, poi la sua rilevanza disciplinare e infine l’adeguatezza della sanzione. Il controllo deve restare circoscritto ai fatti indicati nella contestazione: l’addebito posto a fondamento della sanzione non può differire, nella sostanza, da quello contestato, pena la lesione del diritto di difesa del lavoratore.
Le tipizzazioni dei contratti collettivi costituiscono un parametro importante ma non esaustivo: le elencazioni delle condotte punibili con il licenziamento hanno carattere esemplificativo, e la previsione di una sanzione conservativa per una certa condotta vincola il giudice solo se le parti sociali hanno inteso escludere il recesso anche nei casi più gravi.
Errore frequente è chiedere al giudice di sostituire una sanzione ritenuta eccessiva con una più lieve. Nel lavoro privato la scelta della misura spetta al datore: il giudice, accertata la sproporzione, annulla la sanzione, salvo le strette eccezioni ammesse dalla giurisprudenza. Diversa è la regola nel pubblico impiego, dove l’art. 63, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 consente la rideterminazione. Quanto all’onere della prova, grava sul datore la dimostrazione dei fatti addebitati e della loro gravità.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2106 c.c. presuppone gli obblighi definiti dagli artt. 2104 e 2105 c.c. e si salda con l’art. 7 della legge n. 300 del 1970, che impone la pubblicità del codice disciplinare, la preventiva contestazione dell’addebito, il diritto del lavoratore a essere sentito e i limiti massimi delle sanzioni conservative. Per il licenziamento disciplinare operano l’art. 2119 c.c. sulla giusta causa, l’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 sul giustificato motivo soggettivo e, quanto alle tutele, l’art. 18 dello Statuto o il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 a seconda della data di assunzione. Nel lavoro pubblico rilevano gli artt. 55 e seguenti e l’art. 63, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. Sul piano costituzionale, il potere disciplinare trova fondamento nell’art. 41 Cost. e limite nella dignità del lavoratore.