Art. 2105 c.c. Obbligo di fedeltà

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2105 c.c. si colloca nella sezione del libro quinto dedicata ai diritti e agli obblighi delle parti del rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, subito dopo l’art. 2104 c.c. sulla diligenza del prestatore. Insieme a quest’ultimo definisce i doveri accessori del lavoratore, che si aggiungono all’obbligazione principale di rendere la prestazione.

La norma tutela l’interesse dell’imprenditore a non subire, da parte di chi è inserito nella sua organizzazione, condotte concorrenziali o la dispersione di informazioni riservate. La rubrica parla di fedeltà, ma il contenuto testuale consiste in due divieti specifici; la giurisprudenza ne ha tuttavia ampliato la portata leggendo la disposizione insieme ai doveri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). Il testo è rimasto immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

La disposizione pone due divieti a carico del prestatore di lavoro.

  • Divieto di concorrenza: il lavoratore non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore. Non occorre che l’affare sia concluso: basta che durante il rapporto siano compiuti atti concretamente idonei a mettere in pericolo gli interessi del datore.
  • Divieto di divulgazione e di uso pregiudizievole: il lavoratore non deve divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, né farne uso in modo da poterle arrecare pregiudizio. Rileva il pregiudizio potenziale, non quello effettivamente verificatosi.

L’obbligo vale per tutta la durata del rapporto, compreso il periodo di preavviso, e si estingue con la sua cessazione. Dopo tale momento l’ex dipendente è libero di svolgere attività concorrente, salvo che abbia sottoscritto un patto di non concorrenza conforme all’art. 2125 c.c. o che la sua condotta integri concorrenza sleale.

Per effetto dell’integrazione con i principi di correttezza e buona fede, il lavoratore deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati, ma da ogni condotta, anche extralavorativa, che contrasti con i doveri connessi al suo inserimento nell’impresa, crei conflitto con gli interessi di quest’ultima o sia idonea a ledere il vincolo fiduciario.

Profili applicativi

La violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce inadempimento contrattuale e può giustificare sanzioni disciplinari fino al licenziamento per giusta causa, oltre al risarcimento del danno. Le ipotesi ricorrenti sono la costituzione o la partecipazione a società concorrenti, le trattative per acquisire quote di imprese rivali, lo sviamento di clientela, la sottrazione di banche dati o elenchi clienti, lo svolgimento di attività professionali in conflitto con gli interessi del datore.

Il discrimine più delicato riguarda gli atti preparatori. Il mero proposito di avviare un’attività concorrente, magari espresso in vista delle dimissioni, non integra la violazione; la integra, invece, l’avvio anche parziale dell’attività che renda concreto il pericolo per il datore durante la pendenza del rapporto. L’intensità dell’obbligo cresce con il livello gerarchico e fiduciario della posizione ricoperta: per un dirigente anche condotte prodromiche possono risultare incompatibili con la prosecuzione del rapporto.

Sul piano probatorio, spetta al datore dimostrare i fatti che integrano la condotta infedele. Quando l’informazione riservata giunge a un’impresa concorrente, la responsabilità di quest’ultima non discende automaticamente dalla violazione del dipendente, ma richiede un contributo consapevole al fatto.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 6 aprile 2022, n. 11172: il dovere di fedeltà ha contenuto più ampio della lettera dell’art. 2105 c.c. e rileva anche la mera potenzialità lesiva della condotta; le trattative condotte da un dirigente per acquisire una partecipazione in una società concorrente, pur non concluse, giustificano il licenziamento, tenuto conto della particolare pregnanza dei doveri di correttezza legata al ruolo.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 9 gennaio 2015, n. 144: l’integrazione con gli artt. 1175 e 1375 c.c. impone correttezza anche nei comportamenti extralavorativi; è stato ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che, assegnato a mansioni ridotte per ragioni di salute, praticava un’attività sportiva idonea ad aggravarne le condizioni.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 18 giugno 2009, n. 14176: viola l’obbligo di fedeltà il dipendente che, svolgendo la pratica legale, cura interessi di terzi in conflitto con quelli del datore, a nulla rilevando la modesta complessità dell’attività.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 11 febbraio 2021, n. 3543: il divieto riguarda la concorrenza svolta durante il rapporto, incluso il periodo di preavviso, e non quella successiva alla sua cessazione.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 19 luglio 2004, n. 13394: non bastano atti che esprimano il semplice proposito di intraprendere un’attività concorrente; occorre che almeno una parte di essa sia stata compiuta, così da rendere concreto il pericolo per il datore durante il rapporto.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 22 gennaio 1987, n. 595: non è necessario che gli affari concorrenti siano conclusi prima della fine del rapporto, purché nel corso di esso siano posti in essere fatti idonei a integrare una condotta sleale; dopo la cessazione l’attività concorrente è limitata solo dall’eventuale patto ex art. 2125 c.c.
  • Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2017, n. 13550: l’impresa che si avvale di dipendenti altrui infedeli non commette per ciò solo concorrenza sleale; occorre che si appropri, con la loro complicità, di informazioni riservate, nel qual caso la sua partecipazione si presume, oppure che istighi o agevoli intenzionalmente la violazione.

Rapporti con altre norme

L’art. 2105 c.c. completa l’art. 2104 c.c. sulla diligenza e sull’osservanza delle direttive; la sua violazione rileva ai fini disciplinari ai sensi dell’art. 2106 c.c. e, nei casi più gravi, come giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c. Per il periodo successivo alla cessazione del rapporto la disciplina di riferimento è l’art. 2125 c.c., che subordina il patto di non concorrenza a forma scritta, corrispettivo e limiti di oggetto, tempo e luogo. La sottrazione di informazioni aziendali e lo sviamento di clientela possono integrare concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. Le clausole generali degli artt. 1175 e 1375 c.c. costituiscono il fondamento dell’interpretazione estensiva dell’obbligo.