Art. 2002 c.c. Documenti di legittimazione e titoli impropri
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l’avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione.