Art. 2000 c.c. Riunione e frazionamento dei titoli
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.
2. I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore.