Art. 2000 c.c. Riunione e frazionamento dei titoli

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore.

2. I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.