Art. 1994 c.c. Effetti del possesso di buona fede

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.