Art. 2001 c.c. Rinvio a disposizioni speciali
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali.
2. I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.