Art. 2003 c.c. Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.

2. Il possessore del titolo al portatore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.