Art. 2003 c.c. Trasferimento del titolo e legittimazione del possessore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il trasferimento del titolo al portatore si opera con la consegna del titolo.
2. Il possessore del titolo al portatore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo.