Art. 1999 c.c. Conversione dei titoli

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I titoli di credito al portatore possono essere convertiti dall’emittente in titoli nominativi, su richiesta e a spese del possessore.

2. Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall’emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell’intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell’art. 2022.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.