Art. 1702 c.c. Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vettore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto e per l’esercizio del privilegio sulle cose trasportate.
2. Se egli omette tale riscossione o l’esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l’azione contro il destinatario.