Art. 1697 c.c. Accertamento della perdita e dell’avaria
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate.
2. Se la perdita o l’avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
3. Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l’avaria si accertano nei modi stabiliti dall’art. 696 del codice di procedura civile.