Art. 1697 c.c. Accertamento della perdita e dell’avaria

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate.

2. Se la perdita o l’avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

3. Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l’avaria si accertano nei modi stabiliti dall’art. 696 del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.