Art. 1695 c.c. Calo naturale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata.
2. Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.