Art. 1694 c.c. Presunzioni di fortuito

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

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