Art. 1688 c.c. Termine di resa
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali, è determinato dalla somma di questi.
1. Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali, è determinato dalla somma di questi.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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