Art. 1703 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.
1. Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1703 c.c. apre il capo IX del titolo III del libro quarto e definisce il mandato come il contratto con cui una parte, il mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra, il mandante. È il contratto tipico della cooperazione giuridica: consente a un soggetto di affidare ad altri la gestione dei propri affari, ampliando la sfera d’azione oltre i limiti della presenza fisica e della competenza personale.
L’espressione “per conto” indica che gli effetti economici dell’attività sono destinati al mandante, il quale ne sopporta costi e rischi e ne trae i vantaggi. Il mandato è un contratto consensuale, che può essere con o senza rappresentanza (artt. 1704 e 1705 c.c.), oneroso per presunzione di legge (art. 1709 c.c.) ma suscettibile di essere gratuito, e si fonda sulla fiducia, come dimostrano le cause di estinzione per morte o incapacità di una delle parti (art. 1722 c.c.). La norma non ha subito modifiche dal 1942.
Contenuto della disposizione
L’oggetto giuridico distingue il mandato dal contratto d’opera e dall’appalto, che hanno per oggetto un’attività materiale o intellettuale, e dal lavoro subordinato. Non può essere oggetto di mandato l’esercizio di un’attività d’impresa in quanto tale, che non è un atto giuridico ma un fatto economico continuativo.
Profili applicativi
Il primo problema pratico è la qualificazione. Mandato e mediazione si distinguono non per l’oggetto o la presenza della rappresentanza, ma per la natura vincolante dell’incarico: il mandatario è obbligato ad attivarsi e matura il compenso per l’attività svolta, mentre il mediatore è libero di attivarsi e ha diritto alla provvigione solo se l’affare si conclude. Si configura mandato, non mediazione atipica, quando il compenso è svincolato dall’esito, l’attività ha natura giuridica e manca il requisito dell’imparzialità. La distinzione è decisiva, perché alla mediazione si applica l’obbligo di iscrizione del mediatore, a pena di perdita della provvigione.
Il secondo problema riguarda la forma del mandato ad acquistare o a vendere immobili. L’orientamento oggi consolidato afferma che il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di beni immobili non richiede la forma scritta, perché produce effetti solo obbligatori; la forma scritta occorre soltanto per gli atti che realizzano l’effetto reale, come la procura e il successivo ritrasferimento al mandante. Ne consegue che l’esistenza di un mandato verbale può essere provata con ogni mezzo e che, accertatolo, il mandante può ottenere il trasferimento del bene acquistato dal mandatario con sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. Questo orientamento ha superato precedenti di segno contrario, che pretendevano la forma scritta anche per il mandato senza rappresentanza.
Nella prassi l’incarico conferito all’avvocato per una controversia (cosiddetto contratto di patrocinio) e quello all’amministratore di condominio sono ricondotti, per i rapporti interni, allo schema del mandato.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1703 c.c. è la norma base del capo IX: l’art. 1704 c.c. regola il mandato con rappresentanza, l’art. 1705 c.c. quello senza rappresentanza, gli artt. 1706 e 1707 c.c. gli acquisti del mandatario. Il mandato va distinto dalla procura (artt. 1387 ss. c.c.), negozio unilaterale che conferisce il potere di rappresentanza, dalla mediazione (art. 1754 c.c.), dal contratto d’opera (art. 2222 c.c.) e dalla gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.), che presuppone l’assenza di un incarico. Figure speciali di mandato sono la commissione (art. 1731 c.c.) e la spedizione (art. 1737 c.c.).