Art. 1703 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1703 c.c. apre il capo IX del titolo III del libro quarto e definisce il mandato come il contratto con cui una parte, il mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra, il mandante. È il contratto tipico della cooperazione giuridica: consente a un soggetto di affidare ad altri la gestione dei propri affari, ampliando la sfera d’azione oltre i limiti della presenza fisica e della competenza personale.

L’espressione “per conto” indica che gli effetti economici dell’attività sono destinati al mandante, il quale ne sopporta costi e rischi e ne trae i vantaggi. Il mandato è un contratto consensuale, che può essere con o senza rappresentanza (artt. 1704 e 1705 c.c.), oneroso per presunzione di legge (art. 1709 c.c.) ma suscettibile di essere gratuito, e si fonda sulla fiducia, come dimostrano le cause di estinzione per morte o incapacità di una delle parti (art. 1722 c.c.). La norma non ha subito modifiche dal 1942.

Contenuto della disposizione

  • oggetto: il compimento di atti giuridici, cioè atti produttivi di effetti nel mondo del diritto; non solo contratti e negozi unilaterali, ma anche atti non negoziali con rilevanza giuridica esterna, come lo svolgimento di trattative, la riscossione di crediti, l’esecuzione di adempimenti amministrativi;
  • numero degli atti: uno o più, con possibilità di mandato speciale (per affari determinati) o generale (per tutti gli affari del mandante), secondo la distinzione ripresa dall’art. 1708 c.c.;
  • imputazione: l’attività è svolta nell’interesse e per conto del mandante; il mandatario può agire anche nel proprio interesse o in quello di un terzo, ipotesi che incide sulla revocabilità (art. 1723 c.c.);
  • forma: vige la libertà delle forme, salvo che per la procura eventualmente collegata.

L’oggetto giuridico distingue il mandato dal contratto d’opera e dall’appalto, che hanno per oggetto un’attività materiale o intellettuale, e dal lavoro subordinato. Non può essere oggetto di mandato l’esercizio di un’attività d’impresa in quanto tale, che non è un atto giuridico ma un fatto economico continuativo.

Profili applicativi

Il primo problema pratico è la qualificazione. Mandato e mediazione si distinguono non per l’oggetto o la presenza della rappresentanza, ma per la natura vincolante dell’incarico: il mandatario è obbligato ad attivarsi e matura il compenso per l’attività svolta, mentre il mediatore è libero di attivarsi e ha diritto alla provvigione solo se l’affare si conclude. Si configura mandato, non mediazione atipica, quando il compenso è svincolato dall’esito, l’attività ha natura giuridica e manca il requisito dell’imparzialità. La distinzione è decisiva, perché alla mediazione si applica l’obbligo di iscrizione del mediatore, a pena di perdita della provvigione.

Il secondo problema riguarda la forma del mandato ad acquistare o a vendere immobili. L’orientamento oggi consolidato afferma che il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di beni immobili non richiede la forma scritta, perché produce effetti solo obbligatori; la forma scritta occorre soltanto per gli atti che realizzano l’effetto reale, come la procura e il successivo ritrasferimento al mandante. Ne consegue che l’esistenza di un mandato verbale può essere provata con ogni mezzo e che, accertatolo, il mandante può ottenere il trasferimento del bene acquistato dal mandatario con sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. Questo orientamento ha superato precedenti di segno contrario, che pretendevano la forma scritta anche per il mandato senza rappresentanza.

Nella prassi l’incarico conferito all’avvocato per una controversia (cosiddetto contratto di patrocinio) e quello all’amministratore di condominio sono ricondotti, per i rapporti interni, allo schema del mandato.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 13 maggio 2025, n. 12837: la prestazione del mandatario può consistere anche in atti non negoziali con rilevanza giuridica esterna, come le trattative; mandato e mediazione si distinguono per la natura vincolante dell’incarico, e il mandato per l’acquisto di immobili non richiede la forma scritta.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 20 dicembre 2021, n. 40840: il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di immobili non necessita della forma scritta ad substantiam, che riguarda solo l’acquisto dal terzo e il ritrasferimento al mandante; l’art. 1351 c.c. è norma eccezionale non estensibile al mandato.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 27 luglio 2022, n. 23410: il principio della libertà di forma del mandato senza rappresentanza ad acquistare immobili è consolidato e ha superato i precedenti contrari; il ricorso che lo contestava è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. VI-3, ord. 13 dicembre 2021, n. 39566: essendo valido il mandato verbale ad acquistare immobili, è configurabile un atto ricognitivo che ne accerti esistenza e contenuto.
  • Cassazione civile, sez. III, 11 novembre 2015, n. 22989: il principio vale anche per il mandato avente ad oggetto attività preparatorie e di indagine finalizzate a un’operazione immobiliare, validamente conferibile in forma orale.
  • Cassazione civile, sez. III, 18 gennaio 1982, n. 324: oggetto del mandato possono essere solo atti giuridici, non l’esercizio di un’attività imprenditoriale, fatto economico continuativo.
  • Cassazione civile, sez. III, 11 dicembre 1974, n. 4215: il mandato ha per oggetto atti giuridici, il contratto d’opera un’attività tecnica, materiale o intellettuale, estranea a quella negoziale.

Rapporti con altre norme

L’art. 1703 c.c. è la norma base del capo IX: l’art. 1704 c.c. regola il mandato con rappresentanza, l’art. 1705 c.c. quello senza rappresentanza, gli artt. 1706 e 1707 c.c. gli acquisti del mandatario. Il mandato va distinto dalla procura (artt. 1387 ss. c.c.), negozio unilaterale che conferisce il potere di rappresentanza, dalla mediazione (art. 1754 c.c.), dal contratto d’opera (art. 2222 c.c.) e dalla gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.), che presuppone l’assenza di un incarico. Figure speciali di mandato sono la commissione (art. 1731 c.c.) e la spedizione (art. 1737 c.c.).