Art. 1559 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1559 c.c. apre il capo V del titolo III del libro quarto e definisce la somministrazione: il contratto con cui una parte si obbliga, verso un prezzo, a eseguire a favore dell’altra prestazioni periodiche o continuative di cose. È il contratto di durata per eccellenza nello scambio di beni: soddisfa un bisogno che si rinnova nel tempo e che non potrebbe essere appagato da una consegna in un’unica soluzione.

La sua importanza pratica è enorme. Vi si riconducono le forniture di energia elettrica, gas e acqua alle utenze domestiche e alle imprese, le forniture continuative di materie prime, carburanti, prodotti farmaceutici e alimentari, i rapporti di approvvigionamento tra imprese. Gli artt. 1560-1570 c.c. ne dettano la disciplina, rinviando per quanto non previsto alle regole del contratto a cui corrispondono le singole prestazioni (art. 1570 c.c.). Il testo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice. La somministrazione codicistica non va confusa con la somministrazione di lavoro, figura del tutto diversa disciplinata dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Contenuto della disposizione

  • le parti: il somministrante, che esegue le prestazioni, e il somministrato, che le riceve e paga il prezzo;
  • l’oggetto: prestazioni di cose, da consumare (somministrazione per consumo, con trasferimento della proprietà) o da godere (somministrazione per godimento, con attribuzione dell’uso);
  • periodicità o continuità: le prestazioni si ripetono a intervalli (forniture periodiche) oppure si svolgono senza interruzione (come l’erogazione di energia);
  • il prezzo: è determinato secondo l’art. 1561 c.c. e, nella somministrazione periodica, si paga all’atto delle singole prestazioni e in proporzione di esse (art. 1562 c.c.);
  • l’unità del rapporto: le singole prestazioni, pur autonome, discendono da un unico contratto con causa unitaria, rivolta a soddisfare il bisogno durevole del somministrato.

L’entità della somministrazione, se non è fissata, si commisura al normale fabbisogno del somministrato (art. 1560 c.c.); la risoluzione per inadempimento di una singola prestazione richiede un inadempimento di notevole importanza, tale da menomare la fiducia nei successivi adempimenti (art. 1564 c.c.).

Profili applicativi

Il primo problema è la qualificazione. Si ha somministrazione quando il frazionamento delle prestazioni risponde a un bisogno periodico del somministrato e la quantità complessiva si determina nel corso del rapporto; si ha invece vendita a consegne ripartite quando l’oggetto è un’unica prestazione già determinata, frazionata soltanto nella fase esecutiva. La distinzione incide su risoluzione, recesso e garanzie. Rispetto all’appalto di servizi, la somministrazione ricorre quando prevale la prestazione di cose e l’attività del fornitore è strumentale.

Nelle forniture di energia il contenzioso riguarda soprattutto la prova dei consumi. La lettura del contatore gode di una presunzione semplice di veridicità: contestati i consumi, spetta al fornitore provare il corretto funzionamento del misuratore e la corrispondenza tra il dato rilevato e quello fatturato; all’utente, invece, dimostrare che l’anomalia dipende da cause esterne non evitabili con l’ordinaria diligenza. La contestazione, però, deve essere specifica: non basta dolersi delle modalità di fatturazione. I crediti per le singole forniture pagate a cadenza periodica si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., salvi i termini più brevi introdotti dalla legislazione di settore per le utenze.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 25 luglio 2024, n. 20826: ciò che distingue la somministrazione dalla compravendita, a fronte di prestazioni plurime o continuative, è l’unità del rapporto, fondato su una causa unitaria volta a soddisfare il bisogno reiterato o durevole del somministrato; il frazionamento non è una mera modalità di consegna e il nome dato dalle parti è irrilevante.
  • Cassazione civile, sez. II, 4 luglio 1991, n. 7380: nella somministrazione la periodicità o continuità delle prestazioni è elemento essenziale in funzione del fabbisogno del somministrato, mentre nella vendita a consegne ripartite la prestazione è unica e la ripartizione riguarda soltanto l’esecuzione.
  • Cassazione civile, sez. III, 27 marzo 2018, n. 7542: il giudice di merito non è vincolato a ricondurre il contratto a un unico schema tipico e può qualificare come vendita a consegne ripartite, o secondo schemi combinati, una fornitura di gas che preveda l’obbligo di ritiro di quantitativi minimi.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 24 settembre 2024, n. 25542: la rilevazione dei consumi tramite contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità; contestati i consumi, grava sul fornitore, anche se convenuto in accertamento negativo, la prova del perfetto funzionamento del contatore, e la fattura non prova il credito.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 6 marzo 2026, n. 5154: prodotti dal fornitore contratto, fatture e letture del distributore, opera il principio di non contestazione se l’utente non contesta specificamente i consumi, limitandosi a censurare le modalità di fatturazione o la conformità formale dei dati.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 24 luglio 2025, n. 21075: la prescrizione del credito per i consumi decorre da quando il credito diviene esigibile; se la lettura del contatore è stata impedita dalla mancata collaborazione dell’utente, il ritardo nella fatturazione non è imputabile al fornitore e la prescrizione decorre dalla lettura effettiva.
  • Cassazione civile, sez. I, 5 febbraio 1993, n. 1444: in quanto contratto di durata con sinallagma unitario, la somministrazione prosegue nella procedura di amministrazione controllata, e nel successivo fallimento il debito per le forniture va soddisfatto in prededuzione.

Rapporti con altre norme

La nozione si completa con gli artt. 1560 c.c. (entità della somministrazione), 1561-1562 c.c. (prezzo e pagamento), 1563 c.c. (scadenza delle singole prestazioni), 1564 c.c. (risoluzione), 1565 c.c. (sospensione), 1566-1568 c.c. (patti di preferenza e di esclusiva), 1569 c.c. (recesso nel contratto a tempo indeterminato) e 1570 c.c. (rinvio alle regole dei contratti corrispondenti, in primo luogo la vendita, inclusa la garanzia per i vizi). Rilevano inoltre l’art. 1460 c.c. sull’eccezione di inadempimento e l’art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione. Per le forniture di energia e gas ai consumatori, la disciplina codicistica si integra con il codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), con la regolazione dell’autorità di settore e con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha introdotto la prescrizione biennale per i corrispettivi delle utenze. Nelle procedure concorsuali vengono in rilievo le regole sui contratti pendenti.