Art. 1569 c.c. Contratto a tempo indeterminato
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.