Art. 1563 c.c. Scadenza delle singole prestazioni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell’interesse di entrambe le parti.
2. Se l’avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.