Art. 1563 c.c. Scadenza delle singole prestazioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell’interesse di entrambe le parti.

2. Se l’avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.