Art. 1565 c.c. Sospensione della somministrazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.