Art. 1565 c.c. Sospensione della somministrazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l’esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.