Art. 1558 c.c. Disponibilità delle cose

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finchè non ne sia stato pagato il prezzo.

2. Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.