Art. 1558 c.c. Disponibilità delle cose
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finchè non ne sia stato pagato il prezzo.
2. Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.