Art. 1562 c.c. Pagamento del prezzo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all’atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.

2. Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d’uso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.