Art. 1217 c.c. Obbligazioni di fare

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

2. L’intimazione può essere fatta nelle forme d’uso.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.