Art. 1215 c.c. Spese

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Quando l’offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.