Art. 1208 c.c. Requisiti per la validità dell’offerta
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Affinchè l’offerta sia valida è necessario:
1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione;
6) che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
7) che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato.
2. Il debitore può subordinare l’offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità.