Art. 1214 c.c. Offerta secondo gli usi e deposito

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d’uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell’art. 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.