Art. 1212 c.c. Requisiti del deposito

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Per la validità del deposito è necessario:
1) che sia stato preceduto da un’intimazione notificata al creditore e contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;
2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell’offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito;
4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l’invito a ritirare la cosa depositata.

2. Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.