Art. 86 T.U. Riscossione Cessione delle eccedenze rimborsabili nell’ambito del gruppo
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
(articolo 43-ter, commi primo, secondo, terzo, primo periodo, quarto e quinto, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 2, comma 3-bis, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)
1. Le eccedenze dell’imposta sul reddito delle società risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti a un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o pi società o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Nei confronti dell’amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l’ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
3. In caso di cessione dell’eccedenza dell’imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 131, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia ai sensi del comma 2.
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l’ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall’inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e alle imprese, soggette all’imposta sul reddito delle società, indicate nell’elenco di cui all’articolo 38, comma 2, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 127 del 1991 e nell’elenco di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 136 del 2015.
5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 85, comma 2.
6. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 3 tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l’inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all’articolo 33, comma 1, del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024 nella misura massima stabilita.