Art. 85 T.U. Riscossione Cessione dei crediti di imposta richiesti a rimborso
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
(articolo 43-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui all’articolo 83, comma 1 sono dovuti al cessionario.
2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 82, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l’ufficio procede al recupero delle somme stesse.
3. L’atto di cessione deve essere notificato all’ufficio nonché all’agente della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all’articolo 81.