Art. 83 T.U. Riscossione Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 44 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all’interesse del 1 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell’ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell’ordinativo emesso dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate o dell’elenco di rimborso.

2. L’interesse di cui al comma 1 è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste negli articoli 76, comma 5 e 77, comma 2.

3. L’interesse è calcolato dall’ufficio, che lo indica nello stesso elenco di sgravio ed è a carico dell’ente destinatario del gettito dell’imposta.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.