Art. 75 T.U. Riscossione Rimborso di ritenute dirette

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può presentare istanza al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate in base al proprio domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso.

2. Avverso la decisione dell’ufficio, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza senza che sia intervenuta la decisione dell’ufficio, il contribuente può ricorrere alla corte di giustizia tributaria di primo grado secondo le disposizioni del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

3. In caso di accoglimento del ricorso, al rimborso l’ufficio provvede mediante ordinativo di pagamento nei termini e modalità di cui all’articolo 127 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.