Art. 25 T.U. Riscossione Disposizioni di rinvio in materia di riscossione coattiva
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
(articolo 7 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui al presente capo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122.
2. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo è formato dall’amministrazione o dall’ente competente a emettere l’ordinanza-ingiunzione.