Art. 25 T.U. Riscossione Disposizioni di rinvio in materia di riscossione coattiva

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 7 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

1. Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui al presente capo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122.

2. Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo è formato dall’amministrazione o dall’ente competente a emettere l’ordinanza-ingiunzione.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.